La Legge e le Armi

Breve guida alla licenza di porto d’armi per uso sportivo

Breve guida alla licenza di porto d’armi per uso sportivo

In questo articolo si parla della licenza di porto d’armi ad uso sportivo, comunemente chiamato anche “porto d’armi” o “licenza di porto di fucile per il tiro a volo o tiro a segno”.

In Italia, se si vuole possedere un’arma, è necessario richiedere speciali autorizzazioni amministrative.

Il porto d’armi consente di detenere, trasportare ed utilizzare un’arma (ad esempio per sparare al poligono), nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti, mentre il nullaosta all’acquisto e alla detenzione consente di acquistare un’arma e di conservarla, ad esempio per collezionismo.

Il rilascio del porto d’armi per uso sportivo è subordinato ad una serie di scrupolosi requisiti che il richiedente deve dimostrare di possedere, tra cui l’idoneità psicofisica, che analizzeremo nel corso della trattazione.

La validità del porto d’armi ad uso sportivo è di cinque anni, alla scadenza dei quali è possibile richiedere il rinnovo.

La normativa circa il porto d’armi per uso sportivo è principalmente dettata dal TUPLS (Testo Unico delle leggi Di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto n. 773/1931), tuttavia il più recente decreto n.104/2018, che ha attuato le direttive dell’UE, ha apportato importanti novità, soprattutto in relazione alla figura dei tiratori sportivi: possono accedere al porto d’armi per uso sportivo non più soltanto gli iscritti alle Federazioni riconosciute dal CONI, ma anche quanti fanno parte delle Sezioni del tiro a segno nazionale e di Associazioni dilettantistiche affiliate al CONI; possono inoltre fare richiesta per il porto d’armi per uso sportivo anche gli iscritti ai campi di tiro e ai poligoni privati.

Tra i documenti per porto d’armi per uso sportivo rientra anche il certificato di maneggio armi, il quale può essere emesso esclusivamente dalle Sezione di Tiro a Segno Nazionale.

La licenza di porto d’armi per uso sportivo è rilasciata dal Questore, dopo averne fatto richiesta in Questura ovvero presso i Carabinieri del territorio di residenza, personalmente, oppure con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure ancora per e-mail o posta elettronica certificata.

Qual è l’elenco delle armi sportive che si possono detenere? Quanto costa fare il porto d’armi? Chi può richiederlo?

PORTO D’ARMI SPORTIVO: COS’È IL PORTO D’ARMI

In Italia, chiunque voglia detenere pistole per uso sportivo o qualsiasi altra un’arma da fuoco, deve essere in possesso del cosiddetto porto d’armi: questa licenza è una peculiare autorizzazione amministrativa, che legittima il cittadino ad essere titolare di un’arma, a detenerla e utilizzarla per sparare al poligono.

Non tutte le licenze di porto d’armi sono uguali: esistono più tipologie, ciascuna con una propria regolamentazione; le autorizzazioni più comuni sono correlate allo scopo per il quale è richiesto il rilascio:


per uso sportivo,

per difesa personale,

per uso venatorio.

Il porto d’armi per uso sportivo, o licenza di porto di fucile per il tiro a volo o tiro a segno è un documento che consente al cittadino di detenere e utilizzare una pistola per uso sportivo, al fine di esercitare il tiro a volo in uno specifico centro di esercitazione. Nonostante la locuzione “licenza di porto di fucile per il tiro a volo” possa sembrare alquanto specifica, il porto d’armi per uso sportivo include in realtà tutti i tipi di armi da fuoco, corte e lunghe, che possono essere legalmente detenibili.

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE IL PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO

Come abbiamo già anticipato, ogni tipologia di porto d’armi è subordinata a uno specifico regolamento, che indica anche i requisiti che il richiedente deve possedere affinché la licenza venga accordata. Questi sono differenti a seconda del tipo di porto d’armi, tuttavia se ne possono riscontrare taluni comuni a tutti i tipi di porto d’armi: l’articolo 35 comma 7 del Regio Decreto n.773/31 prevede che il rilascio dell’autorizzazione alla detenzione di armi in casa sia subordinata alla presentazione di certificato medico attestante che il soggetto non sia affetto da vizi mentali che diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e che non assuma, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o alcoliche.

In aggiunta, per la licenza del porto d’armi per uso sportivo sono necessari determinati requisiti psicofisici: visivi, uditivi, adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale. Per poter ottenere il porto d’armi per uso sportivo, infine, è necessario aver compiuto la maggiore età, oppure essere minorenni legalmente emancipati.

A CHI NON PUÒ ESSERE RILASCIATO IL PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO

Il porto d’armi per uso sportivo non può essere rilasciato alle persone sottoposte a misure di prevenzione, alle persone condannate con sentenza passata in giudicato ed agli obiettori di coscienza.

Sotto il primo profilo, in base all’art. 9 della legge n. 110/1975 le misure di prevenzione ostative al porto d’armi per uso sportivo sono quelle indicate nel decreto legislativo n. 159/2011:


l’avviso orale,

il rimpatrio con foglio di via obbligatorio,

la sorveglianza speciale,

il divieto di soggiorno,

l’obbligo di soggiorno.

In secondo luogo, il porto d’armi per uso sportivo non può essere rilasciato a chi abbia riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, tra quelle indicate dall’articolo 11 (per le autorizzazioni di polizia in generale) e 43 (per il porto d’armi) del TULPS.

Il comma 1 dell’art. 11 indica i motivi necessariamente ostativi al rilascio delle autorizzazioni di polizia in genere: “[..] le autorizzazioni debbono essere negate: a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza”.

Il comma 2 dell’art. 11 indica invece i motivi che potrebbero, se correlati ad altri elementi, impedire il rilascio delle autorizzazioni di polizia: “le autorizzazioni possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta”.

In particolare, la presenza della condanna per uno di questi reati, viene valutata dal Prefetto, al fine di stabilire, secondo il dettato dell’art. 39 TULPS, se sussiste il rischio di un utilizzo abusivo dell’arma.



QUANDO UNA CONDANNA IMPEDISCE DI OTTENERE IL PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO

L’art. 43 comma 1 del TULPS aggiunge ulteriori motivi necessariamente ostativi al rilascio del porto d’armi, che non viene concesso a chi ha riportato una condanna:


- alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina,       estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

- a pena restrittiva della liberta personale (reclusione o arresto) per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;

- per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

Una circolare del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2017 ha chiarito, tuttavia, che è automaticamente ostativa solamente la sentenza di condanna alla pena della reclusione, mentre l’automatismo non opera:

Nel caso della condanna in cui il Giudice abbia disposto la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, secondo gli artt. 53 e 57 della L. 689/1981;

Nel caso della declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.;

Il condannato ha ottenuto una sentenza di riabilitazione.

Le condanne per delitti diversi da quelli indicati possono essere ostative alla concessione del porto d’armi (ma non necessariamente lo sono).

In tali casi, la pubblica amministrazione deve valutare, caso per caso, se il condannato possa provare la sua buona condotta e/o non dia affidamento di non abusare delle armi.

QUALI SONO I DOCUMENTI PER PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO

Affinché venga rilasciata la licenza del porto d’armi per uso sportivo è necessario presentare una richiesta scritta, corredata da una specifica e dettagliata documentazione.

I documenti per porto d’armi per uso sportivo sono i seguenti:


- due marche da bollo del valore di 16,00 euro;

- un certificato di comprovata idoneità psicofisica;

- la ricevuta del versamento del valore di 1,27 euro per il costo del libretto;

- due foto in formato tessera;

- il certificato di maneggio armi (che si può ottenere al termine di un corso di maneggio armi);

 - un’autocertificazione attestante che il soggetto non si trovi in una delle condizioni ostative previste dalla legge;

- lo stato di famiglia e le generalità delle persone conviventi;

- una dichiarazione attestante di non essere obiettore di coscienza o di avere rinunciato allo status.

Una volta ottenuti tutti i documenti per porto d’armi per uso sportivo occorre fare recapitare la richiesta personalmente, con posta raccomandata, e-mail o posta elettronica certificata al Questore, tramite gli uffici delle Forze di Pubblica Sicurezza (la Questura o Carabinieri) del luogo di residenza ed attendere che vengano svolti i controlli d’ufficio, all’esito dei quali si sarà legittimati all’acquisto di armi sportive, nei limiti stabiliti dalla legge.

COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI MANEGGIO ARMI

In base a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della legge 18 aprile 1975 , n. 110 “Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d’armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente”.

Il certificato di idoneità tecnica è sostituito, per il porto d’armi per uso sportivo , dal certificato d’idoneità al maneggio delle armi, rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale (art. 8 comma 6).

Al fine di facilitare il superamento dell’esame, è sempre offerta all’interessato la possibilità di seguire un corso di maneggio armi che si compone di due parti: una teorica ed una pratica.

La parte teorica del corso di maneggio armi consiste nell’erogazione di lezioni da parte di un istruttore durante le quali sono fornite al candidato le informazioni circa i principali obblighi di legge in materia di armi sportive (acquisto, detenzioni di armi in casa, custodia, trasporto, uso), illustrate le norme di sicurezza e di prudenza da osservare quando si usano pistole per uso sportivo, spiegato il corretto montaggio e smontaggio di una pistola per uso sportivo nonché fornite delucidazioni circa il loro funzionamento e la modalità di messa in sicurezza.

Nella parte pratica del corso di maneggio armi, invece, si insegnare al candidato a sparare al poligono assumendo la corretta posizione di tiro.

Anche l’esame per conseguire il certificato è diviso in due parti: il candidato deve dimostrare sia di conoscere la teoria (le principali norme e regolamenti da rispettare quando si maneggia una pistola per uso sportivo nonché riconoscerne le parti strutturali e saperla smontare e rimontare correttamente) sia di essere in grado di saper sparare al poligono con la giusta sicurezza.

Al termine dell’esame, qualora il candidato superi la prova pratica, può direttamente ritirare il certificato di maneggio armi e fare richiesta per il porto d’armi per uso sportivo.

Il certificato di maneggio armi non è richiesto a chi, nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza, abbia prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbia partecipato ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari.

QUALE ITER BISOGNA SEGUIRE PER AVERE IL PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO

Dopo aver descritto i requisiti e i documenti che occorrono per poter conseguire il porto d’armi per uso sportivo, vediamo quale iter bisogna seguire per ottenere la licenza.

È innanzitutto doverosa una premessa: ex articolo 44 TULPS, per poter avere accesso al porto d’armi per uso sportivo bisogna aver compiuto la maggiore età, oppure essere minorenni legalmente emancipati.

Chi vuole detenere ed utilizzare pistole per uso sportivo, deve in primo luogo recarsi dal proprio medico curante e richiedere il certificato medico anamnestico, per accertare la sua idoneità psicofisica e l’inutilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Segue un ulteriore passaggio presso l’Asl di riferimento: si rilascia il certificato prodotto dal medico di base ad un ufficiale sanitario e ci si sottopone ad una nuova visita, al termine di questa verrà fornito il certificato medico finale utile per ottenere il porto d’armi per uso sportivo.

Arrivati a questo punto, dopo aver ultimato la burocrazia medica, è possibile ottenere il certificato di maneggio armi, senza il quale il porto d’armi per uso sportivo non può essere rilasciato: il soggetto interessato decide se sostenere direttamente l’esame finale o frequentare un corso di maneggio armi preparatorio. Una volta ottenuto anche il certificato di maneggio armi non resta che raccogliere tutta la documentazione elencata nel paragrafo precedente e presentare richiesta.

QUANTO COSTA FARE IL PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO

Il costo del porto d’armi per uso sportivo non è una cifra fissa: questo varia a seconda delle scelte che il richiede intende perseguire e delle tariffe dei posti a cui ci si rivolge. È possibile però sommariamente dedurlo, sommando tutte le spese che il richiedente dovrà affrontare, considerando le visite mediche, le marche da bollo e gli altri oneri di cui dovrà farsi carico.

Nello specifico, per capire quanto costa fare il porto d’armi, analizziamo dapprima le spese fisse: il costo della certificazione per ottenere l’idoneità psicofisica per maneggiare armi sportive si aggira attorno ai 60€ (ai quali bisogna aggiungere 16€ di marca da bollo), 32€ dovranno essere spesi per le marche da bollo da apporre alla richiesta e alla licenza di porto d’armi per uso sportivo, 1,27€ è la cifra del versamento per il libretto, infine il prezzo delle fototessere può essere di circa 5€. Sono due le voci che fanno aumentare notevolmente il costo del porto d’armi per uso sportivo: l’iscrizione obbligatoria presso un centro di tiro a segno e il rilascio del certificato di maneggio armi, il cui prezzo si aggira attorno ai 200€ (a cui si aggiunge ancora una marca da bollo del valore di 16€), la cifra aumenta se si decide di seguire anche un corso di maneggio armi preparatorio all’esame.

Orientativamente, il costo del porto d’armi per uso sportivo, dunque, si aggira attorno ai 300€.


QUAL È L’ELENCO DELLE ARMI SPORTIVE CHE SI POSSONO DETENERE

A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n.104/2018 – che recepisce la Direttiva dell’UE n.853/2017 – è stata redatta la lista delle armi che si possono regolarmente acquistare, detenere ed utilizzare per sparare al poligono con un porto d’armi per uso sportivo.

In base all’art. 10 comma 6, è possibile detenere fino a 12 armi sportive ed i caricatori delle pistole per uso sportivo possono constare di un massimo di venti colpi per le armi corte e un massimo di dieci per quelle lunghe.

La classificazione delle armi, che distingue le pistole per uso sportivo da quelle comuni, era inizialmente dettata dal Catalogo Nazionale, il quale si preoccupava di fornire l’elenco delle armi sportive; tuttavia, a seguito dell’abolizione ex articolo 14 comma 7 della legge n.183/2011, ad avere il compito di stilare l’elenco delle armi sportive differenziandole da quelle comuni è il Banco Nazionale di Prova, il quale conferisce la qualifica di pistola per uso sportivo solo dopo aver appreso il parere delle Federazioni Sportive affiliate o associate al CONI.

QUANDO OCCORRE LA DENUNCIA PER LE DETENZIONI DI ARMI IN CASA

La detenzione delle armi in casa (ad esempio perché sono state ereditate, oppure perché lasciate dal precedente proprietario di casa) deve essere sempre denunciata entro le settantadue ore successive all’acquisizione materiale, come sancito dall’articolo 38 TULPS: “Chiunque detiene armi [..] deve farne denuncia entro le 72 ore successive all’acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comanda dell’Arma dei Carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla Questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata [..]”. L’ultimo comma del medesimo articolo specifica che “la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia”.

Il porto d’armi per uso sportivo, oltre alla detenzione di armi in casa, consente altresì il possesso delle munizioni e polvere da sparo che servono per sparare al poligono ma anche queste, in determinate circostanze, devono essere denunciate alle autorità competenti: si dovrà presentare denuncia qualora si sia in possesso di più di mille munizioni spezzate a pallini o pallettoni ovvero munizioni a palla per carabina e per fucile a canna liscia (il limite massimo di munizioni è fissato a 1.500 cartucce), di cartucce per pistola (con un limite di duecento) e di polvere da sparo per ricarica delle armi sportive (si può detenere con denuncia fino ad un massimo di cinque chili).

COSA SERVE PER IL RINNOVO DEL PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO

In base al decreto legislativo 104/2018, il porto d’armi per uso sportivo ha una validità di cinque anni: alla scadenza di tale periodo sarà necessario rinnovarlo per poter continuare a detenere e utilizzare una pistola per uso sportivo e sparare al poligono.

Per richiedere il rinnovo del porto d’armi sono necessari gli stessi documenti per porto d’armi per uso sportivo che si sono presentati al momento della prima richiesta, eccezione fatta per il certificato di maneggio armi:


la licenza di porto d’armi per uso sportivo scaduta;

l’autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia;

due foto in formato tessera;

certificato amnestico del medico di base e certificato sanitario rilasciato dall’Asl;

domanda di rinnovo del porto d’armi in carta bollata;

versamento di 1,27€;

due marche da bollo del lavoro di 16€;

Il modulo di richiesta di rinnovo del porto d’armi si può presentare presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o i Carabinieri di zona.

Poiché il rinnovo del porto d’armi richiede tempistiche abbastanza lunghe, è necessario attivarsi per tempo e prima dell’effettiva scadenza.